Con il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto
3.7 dell’allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i..
Tale elenco è richiamato dal D.M. 11 aprile 2011 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di
criteri per l'abilitazione dei
legislativo" che ha definito
l'effettuazione delle verifiche
cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i
soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
la procedura che il datore di lavoro deve seguire per richiedere
periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/08
e s.m.i., le modalità con cui vanno effettuate ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o
privati, oltre alle ASL ed all'INAIL.
Di seguito le modalità di richiesta di verifica delle attrezzature di lavoro rese note dall’INAIL:
A partire dal 24 maggio 2012 è possibile:
• per gli utenti già iscritti a Punto cliente del portale INAIL, inoltrare la richiesta mediante
l'attivazione della nuova procedura online;
• per gli utenti non ancora iscritti a Punto Cliente, utilizzare il modulo cartaceo (Link)
pubblicato nella sezione Modulistica del portale INAIL;
• Per eventuali richieste di informazioni rivolgersi:
al Contact Center: Tel. 803164, per problematiche inerenti l'accesso e l'utilizzo della
procedura e per informazioni di carattere generale sulla normativa;
al servizio di posta elettronica INAILRisponde, per problematiche inerenti l'accesso alla
procedura, per informazioni di carattere generale sulla normativa e per informazioni
tecniche;
alle Sedi INAIL competenti per l'erogazione del servizio di verifica, per problematiche
inerenti l'accesso e l'utilizzo della procedura, per informazioni di carattere generale sulla
normativa e per informazioni tecniche.
L’indirizzo INAIL per il dovuto approfondimento e lo scarico della documentazione necessaria è il
seguente:
http://www.inail.it:80/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pa...
S&nextPage=Primo_Piano/info2051205410.jsp
Il datore di lavoro, per l’effettuazione delle verifiche delle attrezzature dell’allegato VII, in caso di
non intervento dell'INAIL, della ASL, direttamente con la propria struttura o a seguito di accordi
tra INAIL, ASL, ARPA o Direzione Provinciale del Lavoro, o del soggetto abilitato già indicato dal
datore di lavoro all’atto della richiesta della verifica, decorsi i limiti temporali previsti dalla norma,
deve comunque avvalersi dei soggetti, pubblici o privati, dell'elenco pubblicato dal Ministero del
lavoro che alleghiamo alla presente.
Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito.