Rinnovabili: al via l'obbligo del 20% per edifici nuovi e ristrutturazioni.
Dal 31 maggio 2012 secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 28/2011 in materia di efficienza
energetica (in particolare, articolo 11 ed allegato 3) è in vigore l'obbligo di integrare impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici di nuova costruzione e in quelli
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Obiettivo del decreto, che recepisce le norme comunitarie in materia di efficienza energetica degli
edifici, è di arrivare gradualmente al 50% di energia coperta da fonti rinnovabili entro il 2017.
Attualmente e fino al 31/12/2013, l'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica
prevede di coprire il 20% dei consumi energetici per acqua calda, elettricità, riscaldamento e
raffrescamento con le fonti rinnovabili, percentuale che salirà poi ad un 35% all'inizio del 2014.
Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all'obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edifici
esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione
integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione.
Per quel che riguarda l'elettricità invece è obbligatorio installare una potenza da rinnovabili che
varia in base alla superficie dell'edificio moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre
scaglioni da qui al 2017: 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro
il 31 dicembre 2013, 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016, 1 kW ogni 50 mq dal 2017.
Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%.
Le Regioni hanno la possibilità di incrementare i valori stabiliti dal decreto. L'inosservanza degli
obblighi, comporterà il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito.
Circolare 08 - Fotovoltaico
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